AVVOCATO ROMA - AVVOCATO TUSCOLANA - MEDIAZIONE FAMILIARE ROMA - SEPARAZIONE E DIVORZIO ROMA Separazione e Divorzio Avvocato Roma
SeparazioneConsensuale.it
Approfondimenti

Se avete gia deciso le
condizioni della vostra
separazione o del divorzio
potete inviarci i vostri dati. Noi
vi accompagneremo nei
semplici passaggi che vi
porteranno al deposito dell'atto
in cancelleria fino ad ottenere il
provvedimento dal tribunale
della vostra citta
Tale orientamento risponde
non solo ad un necessario
snellimento giurisdizionale,
ma e soprattutto, conduce le
parti in conflitto a negoziare
le rispettive istanze,
uscendo dalla controversia
con un accordo più
condiviso e più rispondente
ai propri bisogni lontano da
una logica che vuole sempre
un vincitore e un perdente.
Va sottolineato, tuttavia,
che la mediazione familiare
non è necessariamente
rivolta alle coppie che
hanno già deciso di
separarsi: in quanto
servizio di aiuto in caso di
conflittualità familiare,
possono recarsi dal
mediatore tutti coloro che
vivono una situazione di
conflitto in famiglia e che
sentono il bisogno di
trovare uno spazio neutro
in cui confrontarsi per
chiarire la propria
posizione, le proprie idee, o
ritrovare un proprio ruolo
coniugale o genitoriale
corroso dal tempo o da
situazioni conflittuali.
La Separazione
Dal punto di vista giuridico, la separazione consiste nell'interruzione di tutti quei diritti e doveri che i coniugi rispettivamente acquistano e si assumono con la celebrazione del matrimonio tranne quelli di assistenza e di reciproco rispetto.

I coniugi che hanno trovato un accordo per la separazione possono chiedere direttamente al Tribunale civile la separazione consensuale.
Se l'accordo non si raggiunge o viene a mancare, i coniugi devono contattare un avvocato che si rivolga al giudice, sempre presso il Tribunale civile. È questo il caso della separazione giudiziale.
I coniugi possono anche decidere di separarsi senza alcuna formalizzazione legale. In questo caso si verifica la separazione di fatto, la quale non ha però alcun effetto giuridico.
Gli effetti della separazione davanti al Giudice cessano automaticamente nel caso di riconciliazione dei coniugi e ripresa della vita in comune.
La separazione consensuale
La separazione consensuale, disciplinata dall'art. 158 cod.civ., si verifica per accordo delle parti, quando cioe sia la moglie che il marito sono d'accordo sull'affidamento dei figli e su tutte le situazioni economiche, patrimoniali e personali che sorgeranno a seguito della separazione.
In tal caso il Tribunale si limitera a ratificare tutti i patti e gli accordi intervenuti fra i coniugi conferendo cosi efficacia alla separazione. Il ricorso deve essere presentato al Tribunale del luogo di residenza attuale di uno dei coniugi.
Attenzione :
A seguito della presentazione del ricorso di separazione consensuale, il Tribunale fissera un'udienza davanti al Presidente, alla quale i coniugi dovranno comparire personalmente e nella quale il Giudice tentera anzitutto la conciliazione. Successivamente il Tribunale si pronuncera emettendo un decreto di omologazione degli accordi raggiunti tra i coniugi, conferendo così piena efficacia alla separazione. e anche possibile rivolgersi ad un Centro di Mediazione Familiare per essere aiutati da esperti a trovare gli accordi relativi ai figli.
La separazione giudiziale
La separazione giudiziale (art. 151 cod.civ.) e quella pronunciata dal Tribunale, quando i coniugi non sono riusciti a trovare un accordo su tutte le questioni economiche e personali attinenti la famiglia (affidamento dei figli, assegnazione della casa coniugale, mantenimento). In tal caso si instaurera una vera e propria causa legale, per la quale e necessario il patrocinio di un avvocato.
Le spese per la difesa sono a carico delle rispettive parti a meno che le stesse, in base al reddito, siano ammesse al Patrocinio Gratuito a spese dello Stato.

Uno dei coniugi si rivolgera dunque ad un legale, meglio se esperto in Diritto di Famiglia, il quale, sentite le sue ragioni, potra anzitutto cercare degli accordi con l'altro coniuge, ovvero potra direttamente depositare il ricorso contenente la domanda di separazione, con l'esposizione dei fatti sui quali tale domanda si fonda. Il ricorso deve essere presentato al Tribunale del luogo in cui i coniugi avevano l'ultima residenza comune. Il Presidente del Tribunale fissera con un decreto il giorno in cui i coniugi dovranno comparire ( per quanto riguarda il Tribunale di Torino circa 3-4 mesi dopo la domanda). In tale udienza i coniugi dovranno presentarsi personalmente davanti al Presidente, il quale li sentira prima
separatamente e poi congiuntamente tentando di conciliarli. Se il tentativo non riesce, il Presidente emanera dei provvedimenti temporanei ed urgenti relativamente ai figli e alla casa coniugale. Inoltre nominera un Giudice Istruttore fissando la prima udienza davanti a lui per il proseguimento della causa. Davanti al Giudice Istruttore si svolgera quindi una vera e propria causa civile, di durata più o meno lunga a seconda delle situazioni e degli accordi ancora eventualmente raggiunti. Al termine di tale causa il Tribunale emanera la sentenza di separazione. Inoltre il Giudice, su richiesta di una parte e qualora ne ricorrano le circostanze, può dichiarare a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione, con le relative conseguenze di tipo economico.
Attenzione :
La legge di riforma 54/06 sull'affidamento condiviso ha introdotto la possibilita che il giudice, con il consenso delle parti, possa rinviare il procedimento consentendo ai genitori di intraprendere un tentativo di mediazione. L'art. 155 sexies, II comma, recita: “ Qualora ne ravvisi l'opportunita, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli”.
La separazione di fatto
Questo tipo di separazione si ha quando i coniugi cessano la vita in comune senza alcuna formalita, senza rivolgersi al giudice. La separazione di fatto non ha alcun effetto giuridico e non sospende nessuno degli obblighi matrimoniali.
La riconciliazione
Attenzione :
gli effetti della separazione cessano automaticamente con la riconciliazione dei coniugi. Questa può avvenire in modo espresso e, quindi, essere validata da un accordo formale, oppure in modo tacito con la ripresa cioe della vita in comune. Non e necessaria quindi alcuna pronuncia del giudice ma e la riconciliazione stessa, in qualunque modo essa avvenga, a far cessare automaticamente gli effetti della separazione.


06 79 819 896

Avv. Simona Ricci Piazza Aruleno Celio Sabino 18  Cap 00174 Roma (Giulio Agricola)  Tel. 0679819896  Cell.3398632044  Email: avvsimonaricci@gmail.com
Pec: simonaricci@ordineavvocatiroma.org  P.I.  06801501005